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La Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino

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L'Italia e la Convenzione

F.A.Q.
 

 

La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino è un organo istituito dalla legge italiana di ratifica della Convenzione delle Alpi*. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento interno**.

1. Composizione

Tabella. Composizione della Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino

  Denominazione dell'ente rappresentato nella Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino Posizione del rappresentante Numero dei rappresentanti
1 Regioni e Province Autonome dell'Arco Alpino Presidente o Assessore delegato 1 per regione/provincia autonoma
2 Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province Autonome Rappresentante 1
3 Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) Rappresentante 2
4 Unione nazionale dei comuni italiani (ANCI) Rappresentante

2

5 Unione delle province d'Italia (UPI) Rappresentante 2
6 Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sottosegretario delegato 1
7 Ministero delle attività produttive Sottosegretario delegato 1
8 Ministero delle politiche agricole e forestali Sottosegretario delegato 1
9 Ministero delle infrastrutture e trasporti Sottosegretario delegato 1
10 Ministero dell'Interno Sottosegretario delegato 1
11 Ministero dei beni e delle attività culturali Sottosegretario delegato 1
12 Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri Sottosegretario delegato 1

 

Legenda

 

Verde: Regioni e Province Autonome

Giallo: Enti Locali

Arancione: Ministeri


 

2. Funzioni

La Consulta è coinvolta nell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli.
In base alla legge italiana di ratifica, infatti, l'attuazione della Convenzione delle Alpi è attribuita al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con i Ministeri competenti per i specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino.
Inoltre, nella fase di negoziazione, i nuovi Protocolli della Convenzione delle Alpi, prima che gli stessi vengano approvati in sede internazionale, devono essere sottoposti alla Consulta.

3. Organizzazione interna

La Presidenza della Consulta è di durata biennale. Essa è assunta a rotazione dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome che ne fanno parte.

4. Gruppi di Lavoro

La Consulta può costituire Gruppi di Lavoro la cui funzione è l'approfondimento di tematiche specifiche prima del loro esame da parte Consulta in seduta plenaria.




*Legge 14 ottobre 1999, n° 403: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991", in G.U.R.I. n. 262 dell'8 novembre 1999 – S.O. n° 194

**Regolamento interno della Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino, istituita dalla legge 14 ottobre 1999, n° 403 – Testo emendato in sede di Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino nelle sedute del 16 marzo 2000, del 26 luglio 2000, 23 giugno 2003 e del 28 marzo 2006

 

 

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