|
|
La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino è un organo istituito dalla legge italiana di ratifica della Convenzione delle Alpi*. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento interno**.
1. Composizione
Tabella. Composizione della Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino
| |
Denominazione dell'ente rappresentato nella Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino |
Posizione del rappresentante |
Numero dei rappresentanti |
| 1 |
Regioni e Province Autonome dell'Arco Alpino |
Presidente o Assessore delegato |
1 per regione/provincia autonoma |
| 2 |
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province Autonome |
Rappresentante |
1 |
| 3 |
Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) |
Rappresentante |
2 |
| 4 |
Unione nazionale dei comuni italiani (ANCI) |
Rappresentante |
2 |
| 5 |
Unione delle province d'Italia (UPI) |
Rappresentante |
2 |
| 6 |
Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Sottosegretario delegato |
1 |
| 7 |
Ministero delle attività produttive |
Sottosegretario delegato |
1 |
| 8 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
Sottosegretario delegato |
1 |
| 9 |
Ministero delle infrastrutture e trasporti |
Sottosegretario delegato |
1 |
| 10 |
Ministero dell'Interno |
Sottosegretario delegato |
1 |
| 11 |
Ministero dei beni e delle attività culturali |
Sottosegretario delegato |
1 |
| 12 |
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Sottosegretario delegato |
1 |
Legenda
Verde: Regioni e Province Autonome
Giallo: Enti Locali
Arancione: Ministeri |
2. Funzioni
La Consulta è coinvolta nell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli. In base alla legge italiana di ratifica, infatti, l'attuazione della Convenzione delle Alpi è attribuita al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con i Ministeri competenti per i specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino. Inoltre, nella fase di negoziazione, i nuovi Protocolli della Convenzione delle Alpi, prima che gli stessi vengano approvati in sede internazionale, devono essere sottoposti alla Consulta.
3. Organizzazione interna
La Presidenza della Consulta è di durata biennale. Essa è assunta a rotazione dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome che ne fanno parte.
4. Gruppi di Lavoro
La Consulta può costituire Gruppi di Lavoro la cui funzione è l'approfondimento di tematiche specifiche prima del loro esame da parte Consulta in seduta plenaria.
*Legge 14 ottobre 1999, n° 403: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991", in G.U.R.I. n. 262 dell'8 novembre 1999 – S.O. n° 194
**Regolamento interno della Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino, istituita dalla legge 14 ottobre 1999, n° 403 – Testo emendato in sede di Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino nelle sedute del 16 marzo 2000, del 26 luglio 2000, 23 giugno 2003 e del 28 marzo 2006
|
|
Il sito della Convenzione della Alpi.it è in fase di completamento e di revisione di alcuni suoi contenuti. Pertanto, alcune delle informazioni potrebbero risultare imprecise e alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili. La versione completa del sito sarà resa disponibile il prima possibile
Consulta Stato-Regioni dell'arco alpino - ex legge 403/99 – riunione di Roma del 14 settembre 2006
|
|